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Indennità di dispccupazione: requisiti e destinatari della DIS-COLL

Il 2 Luglio 2024 da Cristina - 7 minuti di lettura

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DIS-COLL 2022

L’ indennità di disoccupazione è una misura di sostegno per quei lavoratori che perdono il proprio lavoro in maniera involontaria e che fanno parte della categoria di collaboratori coordinati e continuativi. Il Mio Bonus ti fornisce una guida dettagliata e aggiornata sull’indennità erogata dall’INPS e tutte le novità previste.

Cos’è l’ indennità di disoccupazione?

L’ indennità di disoccupazione è erogata mensilmente dall’INPS, rivolta ai cosiddetti co.co.co, ovvero i collaboratori coordinati e continuativi che hanno perso la propria occupazione in maniera involontaria.

La DIS-COLL, così come la NASpI, è un’indennità erogata su richiesta dai soggetti disoccupati per cause indipendenti dalla propria volontà. Tuttavia, mentre la NASpI spetta ai lavoratori dipendenti, la DIS-COLL si rivolge ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS.

L’ Indennità è stata introdotta in via sperimentale nel 2015, mentre nel 2017 è stata resa strutturale. È diventata così una misura di sostegno economico a tutti gli effetti.

DIS-COLL le novità 2023

Nel 2024, l’ indennità di disoccupazione è rimasta invariata rispetto alle modifiche presentate l’anno precedente. Infatti, la Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto una serie di modifiche per l’indennità DIS-COLL.

In particolare, è stata modificata la durata massima dell’indennità e portata a un massimo di 12 mesi. Allo stesso tempo, però, è cambiata anche la riduzione progressiva del beneficio (la cosiddetta décalage). È stata stabilita una riduzione del 3% a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Infine, dal 2022, ai beneficiari della DIS-COLL iscritti alla Gestione Separata viene riconosciuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI, per quel periodo in cui si fruisce della prestazione.

A chi spetta l’ indennità di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta alle seguenti categorie di lavoratori, a patto che abbiano perso in maniera involontaria il proprio lavoro e che siano iscritti alla Gestione Separata:

  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i collaboratori a progetto;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Soggetti esclusi 

Sono, invece, esclusi da questa misura di sostegno i seguenti disoccupati:

  • i titolari di partita IVA;
  • i collaboratori che percepiscono la pensione;
  • coloro che rivestono ruoli di amministratori e sindaci;
  • i revisori di società, associazioni o altri enti, sia con personalità giuridica che senza.

Quali sono i requisiti?

I lavoratori che rientrano nelle categorie sopracitate possono fare domanda per l’indennità DIS-COLL se possiedono i seguenti requisiti:

  • essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  • trovarsi in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell’anno precedente fino alla data di cessazione del lavoro.
Cosa vuol dire essere disoccupato?
La definizione di disoccupato, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, consiste nell’essere un lavoratore privo di impiego che al momento dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione delle politiche concordate con il centro per l’impiego.

Durata e decorrenza dell’ indennità di disoccupazione

La durata della DIS-COLL, per gli eventi di disoccupazione a partire dal 1º gennaio 2022, è di 12 mesi.

L’indennità viene erogata mensilmente, per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1º gennaio dell’anno precedente fino alla data in cui è terminato il rapporto di lavoro.

durata della DIS-COLL

La decorrenza della DIS-COLL varia a seconda della data in cui viene fatta la domanda:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione, se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante tale periodo;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma entro i termini previsti dalla legge.
Attenzione
La domanda per l’indennità DIS-COLL deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine dell’ultimo contratto di collaborazione, pena il rifiuto della richiesta.

Importo indennità di disoccupazione: come si calcola?

La DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando questo reddito medio mensile è superiore a un certo importo (nel 2023, l’importo è pari a 1.342,18 euro), allora l’indennità ha una maggiorazione. In ogni caso, la DIS-COLL non può superare una soglia massima, che nel 2023 è di 1.460,10 euro.

Nel 2024, tuttavia, il limite è stato abbassato drasticamente, portandolo a un massimo annuale di 8500 euro per lavoratori con reddito da lavoro dipendente o parasubordinato, mentre per lavoratori con reddito da lavoro autonomo l’ ammontare è di 5500 euro

Calcolo dell’ Indennità di Disoccupazione

Il calcolo esatto dell’indennità viene effettuato in base al reddito medio mensile di ciascun richiedente. Questa media si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Importante
Vengono presi in considerazione solo i redditi imponibili derivanti dai rapporti di collaborazione inerenti il diritto all’indennità.

Sulla base del risultato ottenuto si hanno due diversi scenari:

  • la DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui questo non superi i 1.342,18 euro;
  • sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a cui si aggiunge una maggiorazione del 25% della differenza tra il reddito medio e 1.342,18 euro, se il reddito medio mensile è superiore a 1.342,18 euro.

Come richiedere l’ Indennità di disoccupazione?

Come richiedere la DIS-COLLLa domanda per la DIS-COLL deve essere presentata all’INPS secondo tre diverse modalità:

  • in via telematica e previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, collegandosi alla sezione dedicata del portale;
  • tramite il Contact Center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile);
  • rivolgendosi a un ente di patronato o intermediario INPS.

Una volta inviata la domanda, il soggetto richiedente ha 15 giorni di tempo per contattare il Centro per l’impiego e stipulare il patto di servizio, che gli consentirà di reinserirsi nel mercato del lavoro.

Come viene erogata la DIS-COLL?

La DIS-COLL può essere corrisposta tramite una delle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • allo sportello di un ufficio postale di residenza o domicilio.

DIS-COLL: dopo quanto arriva?

In maniera analoga alla NASpI, se la domanda DIS-COLL viene accettata, il pagamento della prima mensilità arriva dopo un periodo di circa 50/60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, non esiste un giorno fisso e stabilito per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione. Indicativamente, la DIS-COLL arriva ogni mese tra il 10º e il 16º giorno.

In ogni caso, all’interno del proprio Fascicolo Previdenziale del cittadino INPS è possibile controllare la data di accredito della prossima mensilità. Nello specifico, occorre recarsi nella sezione “Prestazioni” e poi “Pagamenti”.

Decadenza e sospensione dell’indennità di disoccupazione

La DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa organizzate dai Centri per l’impiego.

sospensione disoccupazioneInoltre, vi sono dei casi in cui è prevista la decadenza o la sospensione della misura di sostegno:

  • in caso di nuovo contratto di lavoro dalla durata superiore a 5 giorni, la DIS-COLL decade;
  • in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa con possibilità, al termine del lavoro, di riprendere dal momento in cui era stata sospesa;
  • se si intraprende un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio della stessa;
  • quando si diventa titolari di una pensione diretta.
Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.


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  • Matragoci Maria

    buongiorno scusa il mio disturbo ,sono un pò in difficolta .ultima mia dezocupazione e stata nel 2019 e finita nel 2020 di gennaio ..del 2020 fino al 2023 di maggio che mi e scaduto il contratto ho lavorato con una cooperativa che mi hanno fatto un contratto con gestione separatta che io non sapevo .il maggio del giorno30 del 2023 mi e scaduto il contratto ..io ho chiusso con questa cooperativa e ho trovato un altro lavoro con un altra cooperativa che mi ha fato un contratto per 3 messi che in 30 di settembre e scaduto . sono andata da un caf dove mi hanno fatto la domanda per dessocupazione . che mi hanno accolta per 49 giorni .la mia domanda e perche non mi hanno fatto pure il calcollo per ultimi 4 anni che io ho lavorato …grazie mille il mio contatto telefonico 3892386066. posso chiedere la dessocupazione per il periodo che ho lavorato con coperativa che mi hanno fato il contratto gestione separata .grazie

    • Andrea

      Buon pomeriggio sig.ra Maria,
      dato che questa tematica viene gestita direttamente dall´INPS, le consiglio di rivolgersi a loro ai seguenti numeri: 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).
      Un saluto

  • Simona Silvestri

    Buongiorno la mia dis coll è liquidata ma nn arriva il pagamento perché?

    • Cristina

      Buongiorno,
      Se compare la dicitura “liquidata”, vuol dire che la domanda è stata accettata ed è stato predisposto il pagamento. Magari è questione di tempo, mase è trascorso troppo tempo ti consiglio di contattare l’INPS.

      Un saluto!

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