Le neomamme lavoratrici hanno, per legge, il diritto di astenersi dal lavoro durante un periodo compreso tra prima e dopo il parto. Durante questo periodo, di minimo 5 mesi, ricevono un’indennità e possono riposarsi e concentrarsi sull’evento più bello della loro vita: la nascita del figlio. Il Mio Bonus ti spiega tutto quello che devi sapere sulla maternità obbligatoria: come funziona, come fare domanda, quanto spetta e quanto dura il congedo.
Indice
Che cos’è la maternità obbligatoria?
Si tratta di un diritto per la madre lavoratrice, che non può essere oggetto di divieto da parte del datore di lavoro né di rinuncia.
Questo periodo di congedo ha una durata di minimo 5 mesi e, tipicamente, viene fruito:
- nei due mesi precedenti il parto;
- durante i tre mesi successivi al parto.
Tuttavia, i mesi di congedo obbligatorio possono essere fruiti in maniera diversa ed essere prolungati avvalendosi del congedo parentale.
Maternità obbligatoria: a chi spetta?
Il congedo di maternità spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:
- dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
- di amministrazioni pubbliche, incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS;
- disoccupate o sospese, se il congedo inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- agricole a tempo determinato o indeterminato;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del periodo di congedo;
- a domicilio;
- addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità);
- autonome e libere professioniste, con requisiti di reddito diversi e senza obbligo di astensione dal lavoro;
- parasubordinate, con requisiti di accesso diversi;
- iscritte alla Gestione Separata, con requisiti di accesso diversi.
Requisiti per il congedo di maternità obbligatorio
Trattandosi di un diritto esteso a tutte le mamme lavoratrici, i requisiti per accedervi variano a seconda della categoria.
Chiaramente, per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche è richiesto che vi sia un rapporto di lavoro in corso.
Per le lavoratrici disoccupate o sospese, è necessario che il congedo di maternità abbia inizio entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Altrimenti, se percepiscono la NASpI o la cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni.
Invece, per le lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, è richiesta l’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
Infine, alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità. In alternativa, 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.
Durata della maternità obbligatoria
La maternità obbligatoria e retribuita ha una durata di 5 mesi, di solito suddivisa come segue:
- 2 mesi nel periodo pre parto;
- 3 mesi nel periodo post parto.
Flessibilità del congedo di maternità
Sebbene il congedo di maternità sia obbligatorio, esiste una certa flessibilità per quanto riguarda il periodo di astensione dal lavoro.
Infatti, molti datori di lavoro consentono alle lavoratrici che lo desiderano di posticipare la data di inizio del congedo, lavorando fino al giorno del parto.
Le opzioni flessibili sono:
- iniziare il congedo 1 mese prima della data presunta del parto, fino a 4 mesi dopo il parto;
- fruire di tutto il congedo durante i 5 mesi dopo il parto.
Estensione e casi particolari
Eventualmente, il congedo di maternità può essere esteso, se si è in presenza di determinate condizioni che mettono a rischio la salute della lavoratrice o di una mansione rischiosa.
In questi casi, la maternità obbligatoria può essere prorogata per altri 4 mesi.
Invece, in caso di parto a cui segue il ricovero del nascituro in una struttura, la madre lavoratrice può sospendere temporaneamente il congedo. Così facendo, la madre comincia a lavorare e riprende a fruire del congedo di maternità dopo le dimissioni del figlio.
Un altro caso particolare è l’interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o il decesso del bimbo alla nascita (o durante il congedo di maternità). Se si verifica uno di questi scenari, la madre può assentarsi dal lavoro per l’intero periodo di congedo o decidere di riprendere l’attività lavorativa.
Congedo di maternità per adozione e affidamento
Il congedo di maternità spetta anche nei casi in cui il minore sia stato adottato o preso in affidamento. In questo caso, i 5 mesi vengono contati a partire dal momento in cui il minore arriva in famiglia.
Invece, nel caso in cui l’affidamento non sia preadottivo, il periodo di astensione scende a 3 mesi a partire dal giorno dell’affidamento del minore. Tuttavia, questi 3 mesi possono essere frazionati su 5 mesi.
Importo della maternità obbligatoria: quanto spetta?
Durante la maternità obbligatoria, la neomamma continua a ricevere una sorta di “stipendio”. Si tratta di un’indennità in sostituzione della sua retribuzione ed è a carico dell’INPS.
Questo periodo viene anche incluso nel calcolo della tredicesima, delle ferie e dell’anzianità contributiva.
Maternità obbligatoria: come richiederla?
La procedura per presentare la domanda è composta da una serie di step e documenti che devono essere allegati nelle varie fasi.
Prima di tutto, il medico del Servizio Sanitario Nazionale (ginecologo o ginecologa) deve inviare telematicamente all’INPS il certificato medico di gravidanza. La lavoratrice, invece, deve far pervenire al suo datore di lavoro una copia di questo certificato medico.
Successivamente, la donna lavoratrice deve presentare domanda direttamente all’INPS, secondo una delle seguenti modalità:
- online, accedendo al servizio dedicato, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS;
- contattando il Contact Center INPS, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile);
- rivolgendosi a un ente di patronato.
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS restituisce alla lavoratrice una ricevuta. Una copia della ricevuta deve essere inoltrata al datore di lavoro.
Se la donna sceglie una delle modalità flessibili di congedo di maternità, allora deve inviare al suo datore di lavoro anche il certificato del medico ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Infine, l’ultimo step è la comunicazione, sia all’INPS che al datore di lavoro, della data presunta del parto. Questa deve avere luogo entro 30 giorni dal parto e deve essere poi ratificata, dopo il parto, sul sito dell’INPS.
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS ha 120 giorni di tempo per accettarla e provvedere al pagamento.
Maternità obbligatoria: quando fare domanda?
Per ottenere la maternità obbligatoria è necessario presentare domanda all’INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto (entro la fine del 7º mese di gravidanza).
Questo limite vale anche nel caso in cui si voglia usufruire del congedo nei mesi successivi al parto.
Domanda di estensione del congedo di maternità per lavoro a rischio
Se la neomamma si trova in una delle casistiche che prevede il prolungamento del congedo di maternità obbligatorio, allora deve effettuare un’apposita richiesta all’INPS.
Nello specifico, questa possibilità si ha in una delle seguenti situazioni:
- la lavoratrice svolge una mansione considerata “a rischio” e perciò potrebbe mettere a rischio la salute sua e del neonato;
- non ha la possibilità di svolgere nessun’altra attività.
In questi casi, la neomamma deve effettuare la richiesta di prolungamento subito dopo la nascita del figlio. Si deve inviare questo modulo alla direzione territoriale del lavoro.